Art. 60.
(Protezione dai fulmini).

      1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, quando esistono situazioni di rischio di esplosione, di incendio o di altra natura, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo norme di buona tecnica.

 

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